CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO
Il credito scolastico (introdotto dalla Legge 425/97 e dal DPR 28 luglio 98, n. 323 al fine di rendere più obiettiva ed efficace la valutazione complessiva del percorso di studi di ciascun alunno) viene valutato fino alla classe quinta (Tabella n.1) sulla base del profitto e anche della assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno, della partecipazione efficace all'Alternanza scuola/lavoro, dell’adesione alle attività complementari ed integrative e degli eventuali crediti formativi. Il credito scolastico a seguito della modifica approvata con DL62/2017 art. 15 co. 2 viene valutato con un massimo di 40 punti.
Tabella n.1
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Credito scolastico (punti) |
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III Anno 7-8 |
IV Anno 8-9 |
V Anno 9-10 |
8-9 |
9-10 |
10-11 |
9-10 |
10-11 |
11-12 |
10-11 |
11-12 |
13-14 |
11-12 |
12-13 |
14-15 |
Il credito formativo consiste in esperienze qualificate di tipo didattico-culturale, socio-assistenziali, artistico sportive, acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, che possono essere documentate e delle quali risulti il possesso di competenze coerenti con il tipo di corso specifico. Per l’attribuzione dei crediti sono considerati:
- i crediti maturati in ambienti extrascolastico;
- i crediti acquisiti con la partecipazione ad attività extracurriculari svolte in ambito scolastico come specificato nella seguente tabella:
PUNTI 0,25 |
PUNTI 0,50 |
PUNTI 1 |
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La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve essere presentata al Dirigente Scolastico entro il 15 Maggio e deve contenere, in ogni caso, l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali l’alunno ha svolto l’attività. La suddetta attestazione deve comprendere una sintetica descrizione dell’esperienza fatta.
I Consigli di classe, per gli alunni interni, le Commissioni di esame per gli alunni esterni, hanno il compito di accertare il conseguimento del credito scolastico e formativo dei singoli alunni.
Il riconoscimento del credito formativo non può in nessun caso comportare passaggi alla banda successiva a quella individuata dalla media dei voti.
I provvedimenti disciplinari, altri rilievi negativi e la Sospensione del Giudizio comportano l’attribuzione del minimo della banda di appartenenza.